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Un Divorziato Può Sposarsi In Chiesa


Un Divorziato Può Sposarsi In Chiesa

Nel contesto della dottrina cattolica, la questione della possibilità per una persona divorziata di contrarre matrimonio in chiesa è una tematica complessa e delicata, intrisa di considerazioni teologiche, giuridiche e pastorali. È imperativo affrontarla con la dovuta sensibilità, rigore e fedeltà all'insegnamento della Chiesa.

La dottrina cattolica sul matrimonio è fondata sull'indissolubilità del vincolo matrimoniale. Il matrimonio sacramentale, celebrato validamente tra due battezzati, è considerato un'unione indissolubile, creata da Dio stesso e non soggetta alla volontà umana. Pertanto, la Chiesa cattolica non riconosce il divorzio civile come una rottura del vincolo matrimoniale sacramentale.

Tuttavia, la Chiesa riconosce l'esistenza di situazioni in cui, pur essendo stato celebrato un matrimonio, questo potrebbe essere nullo fin dall'inizio. In tali circostanze, la Chiesa, attraverso un processo canonico, può dichiarare la nullità del matrimonio.

Il processo di dichiarazione di nullità matrimoniale è un'indagine formale condotta da un tribunale ecclesiastico. Lo scopo di questo processo è determinare se, al momento della celebrazione del matrimonio, esistevano uno o più impedimenti o vizi del consenso che rendessero il matrimonio invalido.

I Motivi di Nullità Matrimoniale

I motivi per i quali un matrimonio può essere dichiarato nullo sono molteplici e specificamente definiti dal diritto canonico. Alcuni esempi includono:

  • Impedimenti dirimenti: Si tratta di circostanze che, se presenti al momento del matrimonio, rendono quest'ultimo automaticamente nullo. Tra questi, vi sono l'età non sufficiente, l'impotenza (anteriore e perpetua), la disparità di culto (matrimonio tra un cattolico e una persona non battezzata, celebrato senza la dovuta dispensa), l'ordine sacro, il voto pubblico di castità in un istituto religioso, il rapimento, il crimine (omicidio del coniuge per sposare l'altro), la consanguineità o l'affinità entro determinati gradi.

  • Vizi del consenso: Il consenso matrimoniale deve essere libero, consapevole e intenzionale. Vizi del consenso possono includere l'incapacità di intendere e di volere (dovuta a malattia mentale, intossicazione o altre cause), l'ignoranza o l'errore circa le proprietà essenziali del matrimonio (unità, indissolubilità, sacramentalità), la simulazione (esclusione intenzionale di uno o più elementi essenziali del matrimonio, come la prole, la fedeltà o l'indissolubilità), la violenza o il timore grave (costrizione psicologica o fisica che costringe una persona a sposarsi contro la propria volontà) e il dolo (inganno deliberato volto a ottenere il consenso).

  • Difetto di forma canonica: Il matrimonio tra cattolici deve essere celebrato in forma canonica, ovvero davanti a un sacerdote o diacono delegato e a due testimoni. La mancanza di questa forma canonica, a meno che non vi sia stata una dispensa, rende il matrimonio nullo.

Il processo di nullità matrimoniale richiede la presentazione di una petizione al tribunale ecclesiastico competente, la raccolta di prove (testimonianze, documenti, perizie psicologiche, ecc.), l'esame delle prove da parte dei giudici e la pronuncia di una sentenza. Se il tribunale dichiara la nullità del matrimonio, la persona è considerata libera di sposarsi nuovamente in chiesa.

È importante sottolineare che la dichiarazione di nullità matrimoniale non è un divorzio cattolico. Il divorzio civile dissolve il vincolo civile, ma non intacca il vincolo matrimoniale sacramentale agli occhi della Chiesa. La dichiarazione di nullità, invece, afferma che il vincolo matrimoniale sacramentale non è mai esistito validamente fin dall'inizio.

Il Processo di Accertamento e le Sue Fasi

L'iter per l'accertamento della nullità matrimoniale è un percorso articolato che si snoda attraverso diverse fasi, ognuna con la sua specifica importanza. Inizialmente, la persona interessata (il richiedente) presenta un libello introduttivo al tribunale ecclesiastico competente, esponendo i motivi per i quali ritiene che il matrimonio sia nullo. Questo documento deve essere corredato da prove documentali e dall'indicazione di testimoni che possano corroborare le affermazioni del richiedente.

Successivamente, il tribunale ecclesiastico procede alla notifica del libello al convenuto (l'altra parte del matrimonio), il quale ha il diritto di presentare le proprie osservazioni e di difendersi. A questo punto, inizia la fase istruttoria, durante la quale vengono raccolte le prove, ascoltati i testimoni e, se necessario, richieste perizie specialistiche (ad esempio, psicologiche o psichiatriche).

Una volta conclusa la fase istruttoria, gli atti del processo vengono esaminati dai giudici del tribunale, che valutano le prove raccolte e redigono una sentenza. Se il tribunale giunge alla conclusione che il matrimonio è effettivamente nullo, emette una sentenza di nullità.

Tuttavia, la sentenza di primo grado non è definitiva. Il diritto canonico prevede che la sentenza di nullità debba essere confermata da un secondo tribunale (il tribunale di appello), al fine di garantire una maggiore certezza giuridica. Solo dopo la conferma della sentenza di nullità da parte del tribunale di appello, la persona è considerata libera di sposarsi nuovamente in chiesa.

Nei casi in cui il tribunale di primo grado non ritenga sussistenti i motivi di nullità, la persona interessata può impugnare la sentenza presso il tribunale di appello.

È fondamentale comprendere che il processo di nullità matrimoniale è un percorso che richiede tempo, pazienza e la collaborazione di tutte le parti coinvolte. È altresì consigliabile affidarsi a un avvocato ecclesiastico, un professionista esperto in diritto canonico, che possa assistere e consigliare la persona interessata durante tutto il processo.

La Pastorale nei Confronti dei Divorziati Risposati

La Chiesa cattolica, pur ribadendo l'indissolubilità del matrimonio, è consapevole delle sofferenze e delle difficoltà che possono incontrare le persone divorziate e risposate civilmente. Per questo motivo, la Chiesa offre un'attenzione pastorale specifica a queste persone, invitandole a partecipare alla vita della comunità cristiana, a frequentare la Messa, ad ascoltare la Parola di Dio, a pregare e a compiere opere di carità.

Tuttavia, le persone divorziate e risposate civilmente non possono accedere ai sacramenti della confessione e dell'Eucaristia, a meno che non si astengano dai rapporti sessuali e vivano "more uxorio", ovvero come fratello e sorella. Questa disciplina è motivata dalla dottrina cattolica sull'indissolubilità del matrimonio e dalla necessità di evitare scandalo.

Papa Francesco, nell'esortazione apostolica Amoris Laetitia, ha aperto nuove prospettive pastorali nei confronti delle persone divorziate e risposate civilmente, invitando i pastori ad accompagnarle con discernimento e integrazione, caso per caso, tenendo conto della loro situazione personale e familiare. In alcuni casi, dopo un adeguato discernimento e accompagnamento, può essere possibile per queste persone accedere ai sacramenti, pur rimanendo ferma la dottrina sull'indissolubilità del matrimonio.

La questione della possibilità per una persona divorziata di sposarsi in chiesa è quindi complessa e richiede un'attenta valutazione della situazione specifica, alla luce della dottrina cattolica e del diritto canonico. È fondamentale affrontare questa tematica con rispetto, comprensione e misericordia, accompagnando le persone coinvolte in un percorso di fede e di discernimento. La Chiesa, come madre e maestra, è chiamata ad accogliere, sostenere e guidare tutti i suoi figli, specialmente quelli che si trovano in situazioni di difficoltà e di sofferenza.

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