Termini Per Costituirsi In Appello

Nel complesso e articolato mondo del diritto processuale civile italiano, il rispetto dei termini perentori rappresenta un pilastro fondamentale per la corretta e tempestiva amministrazione della giustizia. In particolare, i termini per costituirsi in appello rivestono un'importanza cruciale, in quanto il loro mancato rispetto può comportare conseguenze irrimediabili per la parte appellante o appellata. La presente disamina si propone di fornire una guida esauriente e dettagliata sui termini per la costituzione in appello, delineando con precisione le scadenze, le modalità di calcolo, le eventuali eccezioni e le conseguenze del mancato rispetto, al fine di offrire un quadro completo e affidabile ai professionisti del settore e a tutti coloro che si trovano ad affrontare un giudizio di secondo grado.
La disciplina normativa di riferimento è principalmente contenuta nel codice di procedura civile, nello specifico negli articoli 347 e 348, che regolamentano rispettivamente la costituzione dell'appellante e dell'appellato. È tuttavia fondamentale considerare anche le disposizioni generali in materia di termini processuali (artt. 152 e seguenti c.p.c.) e la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, che ha fornito importanti chiarimenti interpretativi su diverse questioni controverse.
Termini per la Costituzione dell'Appellante
L'articolo 347 c.p.c. stabilisce che l'appellante deve costituirsi in giudizio entro il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'atto di citazione in appello. Questo termine, come detto, è perentorio, il che significa che il suo mancato rispetto determina la decadenza dal diritto di costituirsi e, di conseguenza, l'improcedibilità dell'appello.
Il calcolo del termine di venti giorni inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stata perfezionata la notificazione dell'atto di appello nei confronti dell'appellato. È importante sottolineare che, ai fini del computo del termine, si considera la data di perfezionamento della notificazione per il destinatario, che può differire dalla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Ad esempio, se la notificazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. (notificazione presso la residenza o la dimora del destinatario), il termine decorrerà dal decimo giorno successivo al deposito dell'avviso di avvenuto deposito presso l'ufficio postale.
La costituzione dell'appellante si perfeziona con il deposito telematico, presso la cancelleria del giudice d'appello, della copia notificata dell'atto di citazione in appello, della procura alle liti (se non già conferita in precedenza) e del fascicolo di parte relativo al giudizio di primo grado. Unitamente a tali documenti, è necessario depositare la nota di iscrizione a ruolo, contenente le generalità delle parti, il codice fiscale, l'oggetto della domanda e il valore della causa.
È fondamentale prestare particolare attenzione alla corretta compilazione della nota di iscrizione a ruolo, in quanto eventuali errori o omissioni potrebbero comportare problemi procedurali. Si consiglia, pertanto, di verificare attentamente i dati inseriti e di consultare le istruzioni fornite dalla cancelleria del tribunale competente.
La costituzione tempestiva dell'appellante è un presupposto imprescindibile per la validità del giudizio di appello. Il mancato rispetto del termine di venti giorni comporta l'improcedibilità dell'appello, dichiarata anche d'ufficio dal giudice, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. In pratica, l'appellante perde la possibilità di ottenere una revisione della decisione impugnata e rimane vincolato alle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado.
Esistono alcune eccezioni a questa regola generale. Ad esempio, nel caso in cui l'appellante dimostri di non essersi potuto costituire nel termine per cause di forza maggiore o per caso fortuito, potrebbe essere concessa la rimessione in termini, ai sensi dell'articolo 153 c.p.c. Tuttavia, la prova della forza maggiore o del caso fortuito deve essere rigorosa e convincente, e spetta all'appellante fornire elementi concreti e specifici a supporto della propria richiesta.
Termini per la Costituzione dell'Appellato
L'articolo 348 c.p.c. disciplina la costituzione dell'appellato, stabilendo che quest'ultimo deve costituirsi in giudizio almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione in appello. A differenza del termine previsto per l'appellante, il termine per l'appellato non è perentorio in senso stretto. Tuttavia, il suo mancato rispetto comporta conseguenze significative sul piano processuale.
Se l'appellato si costituisce tardivamente, cioè oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza, egli decade dalla possibilità di proporre appello incidentale, salvo che questo sia reso necessario da un appello principale proposto successivamente alla scadenza del termine per il suo appello. L'appello incidentale è un appello proposto dall'appellato contro la stessa sentenza impugnata dall'appellante, al fine di ottenere una riforma della decisione in un punto diverso da quello oggetto dell'appello principale.
La decadenza dal diritto di proporre appello incidentale rappresenta una limitazione importante per l'appellato, in quanto egli non potrà più contestare la sentenza di primo grado in quei punti che non sono stati oggetto dell'appello principale. Pertanto, è fondamentale che l'appellato si costituisca tempestivamente, al fine di preservare la propria facoltà di impugnare la sentenza anche in relazione ad aspetti diversi da quelli sollevati dall'appellante.
Anche per l'appellato, la costituzione si perfeziona con il deposito telematico, presso la cancelleria del giudice d'appello, della comparsa di costituzione e risposta, della procura alle liti (se non già conferita in precedenza) e del fascicolo di parte relativo al giudizio di primo grado. Nella comparsa di costituzione e risposta, l'appellato deve esporre le proprie difese in ordine all'appello principale e, se del caso, proporre appello incidentale.
La tempestività della costituzione dell'appellato è cruciale anche ai fini della possibilità di partecipare attivamente al processo e di far valere le proprie ragioni di fronte al giudice d'appello. Se l'appellato si costituisce tardivamente, egli potrebbe essere escluso dalla fase istruttoria e non avere la possibilità di produrre nuove prove o di chiedere l'ammissione di mezzi di prova.
Inoltre, la costituzione tardiva dell'appellato potrebbe comportare la preclusione di alcune eccezioni processuali o di merito, che avrebbero dovuto essere sollevate tempestivamente nella comparsa di costituzione e risposta. Ad esempio, l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice di primo grado deve essere sollevata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.
In conclusione, il rispetto dei termini per la costituzione in appello è un adempimento fondamentale per entrambe le parti del giudizio. L'appellante deve costituirsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'atto di citazione in appello, mentre l'appellato deve costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione. Il mancato rispetto di tali termini comporta conseguenze negative sul piano processuale, che possono compromettere seriamente le possibilità di successo nel giudizio di secondo grado. È pertanto essenziale che i professionisti del settore e le parti coinvolte prestino la massima attenzione al rispetto di queste scadenze, al fine di garantire la corretta e tempestiva amministrazione della giustizia.








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