Quante Volte Ci Si Può Sposare In Chiesa

Nel solenne alveo della dottrina cattolica, la questione relativa alla possibilità di contrarre matrimonio in chiesa più di una volta si dipana attraverso un sentiero delineato da principi di indissolubilità, validità del sacramento e circostanze eccezionali che la Chiesa, con la sua saggezza millenaria, ha saputo discernere e accogliere. L'argomento, intrinsecamente legato alla natura del matrimonio come vincolo sacro e patto d'amore perpetuo, merita un'analisi approfondita, guidata dalla Tradizione, dal Magistero e dalle disposizioni del Diritto Canonico.
L'insegnamento fondamentale della Chiesa Cattolica sul matrimonio affonda le sue radici nel Vangelo stesso. Gesù Cristo, richiamandosi al disegno originario di Dio, afferma inequivocabilmente l'indissolubilità del matrimonio (Matteo 19, 6): "Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi". Questo principio cardine, ribadito costantemente nel corso dei secoli, costituisce la base per comprendere la posizione della Chiesa riguardo alla possibilità di contrarre nuove nozze in chiesa. Il matrimonio, una volta validamente celebrato e consumato tra due battezzati, crea un legame indissolubile che perdura fino alla morte di uno dei coniugi.
Pertanto, in linea di principio, la risposta alla domanda "Quante volte ci si può sposare in chiesa?" è una sola: una volta. Il sacramento del matrimonio, infatti, imprime un sigillo indelebile sulle anime dei coniugi, un vincolo spirituale che li unisce per sempre davanti a Dio. Contrarre un nuovo matrimonio in chiesa, mentre il precedente vincolo è ancora valido, costituirebbe un atto di adulterio, in aperto contrasto con i comandamenti divini e con la sacralità del sacramento.
Tuttavia, la Chiesa, pur mantenendo ferma la dottrina dell'indissolubilità, riconosce l'esistenza di situazioni particolari in cui un matrimonio, pur essendo stato celebrato, può essere dichiarato nullo. La nullità matrimoniale non è un divorzio, ma una dichiarazione che, per vizi originari e sostanziali, il matrimonio non è mai validamente esistito agli occhi della Chiesa.
Le Cause di Nullità Matrimoniale
Il Diritto Canonico elenca una serie di cause che possono inficiare la validità di un matrimonio. Tali cause, che devono essere provate con rigore e sottoposte al vaglio del tribunale ecclesiastico competente, si riferiscono a vizi del consenso, impedimenti dirimenti e difetto di forma canonica.
- Vizi del consenso: Il consenso matrimoniale, ovvero la libera e consapevole volontà di sposarsi, è un elemento essenziale per la validità del matrimonio. Se uno dei coniugi (o entrambi) non era pienamente consapevole di ciò che stava facendo, o se è stato costretto a sposarsi, o se ha contratto matrimonio con l'intenzione di non adempiere ai doveri coniugali (come l'esclusione della prole o della fedeltà), il matrimonio può essere dichiarato nullo. L’incapacità di assumersi gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica è un’altra causa di nullità, qualora essa sussistesse già al momento della celebrazione.
- Impedimenti dirimenti: Il Diritto Canonico stabilisce una serie di impedimenti che rendono invalido il matrimonio. Alcuni di questi impedimenti sono legati all'età (età minima non raggiunta), alla consanguineità (parentela troppo stretta tra i coniugi), alla diversità di religione (matrimonio tra un cattolico e un non battezzato senza la necessaria dispensa), all'esistenza di un precedente vincolo matrimoniale valido, all'ordine sacro (per i diaconi e i presbiteri) e al voto pubblico perpetuo di castità in un istituto religioso. La sussistenza di uno di questi impedimenti al momento della celebrazione rende il matrimonio nullo.
- Difetto di forma canonica: Il matrimonio tra cattolici, per essere valido, deve essere celebrato nella forma prescritta dal Diritto Canonico, ovvero davanti a un sacerdote o a un diacono delegato e a due testimoni. Se questa forma non è stata osservata, il matrimonio è nullo, a meno che non sia stata ottenuta la necessaria dispensa.
Qualora un tribunale ecclesiastico, al termine di un’accurata istruttoria, accerti la sussistenza di una di queste cause di nullità, emette una sentenza dichiarativa di nullità matrimoniale. Tale sentenza non cancella il matrimonio celebrato, ma dichiara che, fin dall'inizio, quel matrimonio non ha mai prodotto i suoi effetti giuridici e sacramentali.
Una volta ottenuta la dichiarazione di nullità, la persona è libera, agli occhi della Chiesa, di contrarre un nuovo matrimonio in chiesa, purché non sussistano altri impedimenti. È importante sottolineare che la decisione di richiedere la dichiarazione di nullità matrimoniale è una scelta personale e delicata, che va ponderata attentamente e accompagnata da un adeguato supporto spirituale e legale.
Il Privilegio Paolino e il Privilegio Petrino
Oltre alle cause di nullità matrimoniale sopra menzionate, esistono due casi particolari in cui la Chiesa può sciogliere un matrimonio validamente contratto, anche se non consumato: il Privilegio Paolino e il Privilegio Petrino.
Il Privilegio Paolino, basato sulle parole di San Paolo nella Prima Lettera ai Corinzi (7, 12-15), si applica quando un matrimonio è stato contratto tra due non battezzati e uno dei due si converte al cristianesimo. Se l'altro coniuge non vuole convivere pacificamente con il coniuge convertito, senza offesa al Creatore, il matrimonio può essere sciolto in favore della fede del coniuge convertito. Quest'ultimo, pertanto, può contrarre un nuovo matrimonio con un battezzato.
Il Privilegio Petrino, invece, è concesso dal Papa in casi particolari e rari, quando un matrimonio è stato contratto tra due non battezzati oppure tra una parte battezzata e l’altra no, e non è stato consumato. Se, per il bene della fede o per altre ragioni gravi, si ritiene opportuno sciogliere il matrimonio, il Papa può intervenire con un atto di dispensa.
In conclusione, la dottrina cattolica sul matrimonio è chiara e precisa: il matrimonio è indissolubile e, di norma, può essere contratto in chiesa una sola volta. Tuttavia, la Chiesa, consapevole della fragilità umana e delle diverse situazioni che possono verificarsi nella vita matrimoniale, riconosce l'esistenza di cause di nullità matrimoniale e di due privilegi (Paolino e Petrino) che, in casi eccezionali, possono consentire lo scioglimento del vincolo matrimoniale e la possibilità di contrarre un nuovo matrimonio in chiesa. La decisione di intraprendere un percorso per ottenere la dichiarazione di nullità o l'applicazione di un privilegio è una scelta personale che richiede discernimento, preghiera e il supporto di persone competenti. La Chiesa, attraverso i suoi tribunali ecclesiastici e i suoi ministri, è sempre disponibile ad accompagnare le persone in questo cammino, con spirito di comprensione e di misericordia, guidata dal desiderio di servire la verità e il bene delle anime.









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