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I Genitori Possono Fare Da Padrini Al Battesimo


I Genitori Possono Fare Da Padrini Al Battesimo

Nel contesto solenne del Battesimo, sacramento fondante della vita cristiana, la figura del padrino (o della madrina) riveste un’importanza cruciale. Il suo ruolo trascende la mera presenza fisica durante la cerimonia, configurandosi come un impegno spirituale profondo e duraturo nei confronti del battezzato. Una domanda che sovente sorge, animata da affetto filiale e desiderio di coinvolgimento genitoriale, riguarda la possibilità per i genitori di assumere direttamente il ruolo di padrini del proprio figlio. Esaminiamo, pertanto, con rigore teologico e canonico, i fondamenti di tale interrogativo, offrendo una risposta chiara e inequivocabile alla luce della dottrina cattolica.

La funzione del padrino, come delineata dal Codice di Diritto Canonico e dalla tradizione secolare della Chiesa, è quella di accompagnare il battezzando nel suo cammino di fede, offrendogli sostegno, esempio e guida spirituale. Il padrino, in quanto testimone della fede, si impegna a collaborare con i genitori nell'educazione cristiana del bambino, adoperandosi affinché questi cresca nella grazia di Dio e nella pratica dei sacramenti. Tale compito assume un'importanza ancora maggiore qualora i genitori venissero a mancare o si rivelassero inadempienti nei confronti dell'educazione religiosa del figlio. In questo senso, il padrino agisce come una sorta di "secondo genitore" sul piano spirituale, pronto a intervenire e a supplire eventuali lacune o difficoltà.

Il Codice di Diritto Canonico, al canone 872, stabilisce chiaramente che, per quanto possibile, al battezzando venga dato un padrino, il quale abbia l'incarico di assistere nella sua iniziazione cristiana il battezzando adulto, e, insieme ai genitori, di presentare al battesimo il battezzando bambino e di fare in modo che poi conduca una vita cristiana conforme al battesimo e adempia fedelmente gli obblighi ad esso inerenti. Il canone successivo (873) precisa i requisiti necessari per poter essere ammessi all'ufficio di padrino: che sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi, dal parroco o dal ministro; che abbia l'attitudine e l'intenzione di esercitare questo ufficio; che abbia compiuto i sedici anni, a meno che il Vescovo diocesano non abbia stabilito un'altra età, oppure il parroco o il ministro non ritengano, per giusta causa, di ammettere un'eccezione; che sia cattolico, abbia ricevuto la confermazione e il santissimo sacramento dell'Eucaristia e conduca una vita conforme alla fede e all'incarico che assume; che non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata; che non sia il padre o la madre del battezzando.

<h2>Impedimento Canonico all'Assunzione del Ruolo Genitoriale</h2>

L'ultimo requisito elencato nel canone 874, paragrafo 1, numero 5, del Codice di Diritto Canonico, sancisce in modo esplicito l'impossibilità per i genitori di essere padrini dei propri figli. La ragione di tale divieto risiede nella natura stessa del ruolo genitoriale, che è già intrinsecamente legato alla cura e all'educazione del figlio, sia sul piano materiale che spirituale. I genitori hanno già l'obbligo primario e inalienabile di provvedere alla crescita integrale del proprio figlio, inclusa la sua formazione nella fede cristiana. Pertanto, attribuire loro anche il ruolo di padrino sovrapporrebbe due funzioni distinte, creando una confusione di ruoli e diluendo, di fatto, la specificità dell'impegno richiesto al padrino.

La Chiesa, attraverso questa norma, intende salvaguardare l'importanza e la peculiarità del ruolo del padrino, che deve essere una figura esterna al nucleo familiare ristretto, capace di offrire al battezzato un punto di riferimento aggiuntivo e complementare rispetto a quello dei genitori. Il padrino, in quanto testimone di fede matura e consapevole, può arricchire l'esperienza cristiana del battezzato con la sua testimonianza personale, il suo esempio di vita e il suo consiglio. La sua presenza, inoltre, rafforza il legame tra il battezzato e la comunità ecclesiale, allargando gli orizzonti della sua esperienza religiosa.

L'impedimento canonico che preclude ai genitori di assumere il ruolo di padrino non è motivato da una mancanza di fiducia nelle loro capacità genitoriali, bensì dalla volontà di preservare la distinzione dei ruoli e di garantire al battezzato un accompagnamento spirituale più ampio e diversificato. I genitori, per la loro stessa natura, sono già chiamati a essere i primi educatori dei propri figli nella fede; il padrino, invece, rappresenta un ulteriore sostegno e un arricchimento per il cammino di crescita cristiana del bambino.

Pertanto, la risposta alla domanda se i genitori possano fare da padrini al battesimo è univocamente negativa. Il Codice di Diritto Canonico lo vieta espressamente, al fine di preservare la specificità e l'importanza del ruolo del padrino, che deve essere una figura esterna al nucleo familiare ristretto, capace di offrire al battezzato un punto di riferimento aggiuntivo e complementare rispetto a quello dei genitori. Tale divieto non sminuisce in alcun modo il ruolo fondamentale dei genitori nell'educazione cristiana dei propri figli, ma anzi lo valorizza, riconoscendo loro la responsabilità primaria di provvedere alla loro crescita integrale, inclusa la loro formazione nella fede.

Si comprende, dunque, come la scelta del padrino (o della madrina) debba essere compiuta con discernimento e responsabilità, tenendo conto dei requisiti richiesti dalla Chiesa e dell'importanza che questa figura rivestirà nella vita del battezzato. La designazione del padrino non deve essere dettata da motivi di convenienza sociale o familiare, bensì dalla sincera convinzione che la persona scelta sia in grado di assumere con serietà e impegno il compito di accompagnare il battezzato nel suo cammino di fede, offrendogli sostegno, esempio e guida spirituale.

La comprensione profonda di questi aspetti consente di vivere il sacramento del Battesimo con maggiore consapevolezza e partecipazione, apprezzando il significato e il valore di ogni ruolo coinvolto e contribuendo a creare una comunità ecclesiale più viva e fervente.

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